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martedì 26 luglio 2011
domenica 17 luglio 2011
Nuova apertura Kikia in Sardegna
Kikia il franchising degli accessori moda in conto vendita piu' ricercato in Italia aprirà il primo avamposto nell'isola Sarda.
Il negozio si trova nel pieno centro storico nella strada dei franchising in una zona ad alto flusso pedonale.
Questo sara' il primo di una lunga serie sull'isola.
Oggi in un periodo di crisi come quello in cui ci troviamo la possibilità di avviare un'attivita' con un capitale basso di circa 13.800 euro puo' essere la strada per crearsi una fonte di reddito con un minimo sforzo. L'affiliato infatti con questo progetto franchising si concentra esclusivamente sulle vendite mentre la formula della merce in conto vendita garantita dalla Kikia permette di essere al riparo da invenduto e rimanenze. Più che un franchising possiamo parlare di una vera partnership tra azienda Kikia ed affiliato dove una (il franchisor)mette a dispozione merci, conoscenze e metodologie sperimentate l'altro (franchesee) si impegna nella gestione del punto vendita.
Naturalmente come dice Giuseppe Nappi una delle prerogative fondamentali e' lavorare in questo franchising come anche negli altri in prima persona riducendo al massimo i costi fissi, ed e' necessario che il negozio sia ben posizionato in una zona visibile. Se abbiamo costi fissi non alti il successo e' garantito
Oggi piu' che mai e' necessario gestire le attività di impresa senza stress con serenita' ed allegria..
Immaginate l'energia che può trasferire ad un cliente una persona felice al di la di ogni prodotto e promozione....anche perché come dice Giuseppe con Kikia possiamo creare un negozio perfetto, un prodotto super ma la differenza che fa la differenza sara' sempre la capacita' imprenditoriale del singolo affiliato.
martedì 5 luglio 2011
Esiste l'obbligo di fornire materiale informativo?
a) Questionario profilo franchisee: documento con le domande che serviranno ad individuare se il potenziale franchisee rispecchia il profilo delineato dal franchisor.
b) Dossier: il franchisor dovrà preparare questo dossier da consegnare al franchisee prima della sottoscrizione del contratto di franchising contenente ogni informazione relativa ai principali dati relativi al franchisor; i marchi utilizzati con gli estremi della relativa registrazione o della licenza concessa al franchisor da terzi; gli elementi caratterizzanti l’attività in franchising; l’elenco dei punti vendita diretti ed in franchising; un’ipotesi di bilancio previsionale fondata su esperienze di franchisee analoghi.
c) Brochure: documento utile alla introduzione dell’azienda nella ricerca franchisee.
Serve da carta di presentazione del marchio interessato ad espandersi. Reca tutte le informazioni necessarie per valutare un progetto di affiliazione ed in essa è contenuta la scheda tecnica, l’elenco dei negozi, le foto dei punti vendita e le foto del prodotto. Attualmente le presentazioni più efficaci sono supportate da internet piuttosto che da presentazioni cartacee.
lunedì 4 luglio 2011
E' vero che bisogna conoscere i costi dell'arredamento in termini precisi prima della firma del contratto?
domenica 3 luglio 2011
Saldi da Kikia
Che cos'è il punto pilota?
Nella scelta di un progetto è fondamentale analizzare i punti pilota o intervistare gli affiliati che prima di noi hanno fatta questa scelta, chiaramente le notizie percepite vanno filtrate e giudicate con un attenta scrematura delle informazioni ricevute.
sabato 2 luglio 2011
Va definito un profilo dell'affiliato potenziale da parte del franchisor?
E’ utile ricordare che, posto che l’attività sia gestibile e redditizia, ciò non vuol dire che sia sempre facile trovare il franchisee giusto.
Riteniamo che un potenziale affiliato possa richiedere in una trattativa di affiliazione se l’affiliante abbia definito una profilo tipo per l’affiliato idoneo al suo progetto di affiliazione.
venerdì 1 luglio 2011
Che cos'è il marchio oggetto del contatto di franchising?
giovedì 30 giugno 2011
Che tempistica deve rispettare il contratto di franchising?
Si possono riscontrare due situazioni:
- risoluzione del contratto prima della scadenza;
- mancato rinnovo del contratto;
- il mancato rinnovo non sostenuto da validi motivi può scontrarsi con il principio della buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 del codice civile.
Contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo indeterminato le parti possono recedere mediante preavviso.
Gli articoli 1375 e 1175 del codice civile pongono un limite alla libertà di recesso imponendo alle parti l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e le regole di correttezza.
La risoluzione può avvenire:
- per volontà delle parti, e in questo caso si parla, a seconda dei casi, di recesso o di mutuo dissenso;
- per legge: qui è prevista la risoluzione per, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento.
Casi di risoluzione per inadempimento potrebbero verificarsi:
- allorquando il franchisee svolga la sua attività al di sotto degli standard medi di operatività previsti dal contratto, determinando una serie di conseguenze negative per l’intera catena produttiva o distributiva del franchisor;
- in caso di uso non corretto del marchio o del know how;
- in caso di inadempimento da parte del franchisee per mancato pagamento delle royalties;
- in caso di inadempimento per mancata assistenza tecnica e/o fornitura di prodotti da parte del franchisor.
La recente normativa regola una precisa ipotesi di annullamento del contratto di affiliazione commerciale. All’art. 8, infatti, stabilisce che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 cc nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Nel caso di controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale la normativa italiana introduce una novità. La legge prescrive che le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, possano esperire un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato.
La disciplina del franchising non è priva di aspetti che interessano il diritto comunitario. In particolare l’art.85 del Trattato CEE che disciplina la concorrenza tra imprese. Il paragrafo 1 di detto articolo vieta ogni accordo, associazione o pratica concordata tra imprese, che possa pregiudicare la concorrenza all’interno del Mercato Comune. Tuttavia, il paragrafo 3 stabilisce che dette disposizioni non possano ritenersi applicabili quando l’accordo, l’associazione o la pratica concordata contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, il progresso tecnologico ed economico posti a tutela degli stessi consumatori.
mercoledì 29 giugno 2011
Qual'è il ruolo e l'apporto del franchisee in un progetto di franchising?
Ecco cosa spetta generalmente al franchisee, con l’efficace aiuto del franchisor che fornisce modelli, consigli ed esperienza, e spesso si sobbarca interamente questo o quell’incarico ma che non farà di certo tutto al posto del franchisee il quale deve mostrarsi intraprendente.
Ruolo e apporto del franchisee prima dell’apertura
- Ricerca e contrattazione del posto di vendita
- Apporto di fondi propri e garantiti
- Contrattazione con le banche
- Gestione del punto vendita
- Partecipazione alla formazione
- Selezione e formazione del personale
- Costituzione della società e pratiche amministrative
Ruolo e apporti del franchisee all’apertura
- Apertura del punto vendita
- Pubblicità di lancio.
- Realizzazione del concepì
Ruolo e apporti del franchisee dopo l’apertura
-Partecipazione ai programmi di formazione permanente
-Partecipazioni alle azioni pubblicitarie
-Partecipazione alle riunioni, seminari, commissioni.
-Gestione dell’impresa in maniera autonoma
-Rispetto del diritto di visita del Franchisor
-Scambio delle informazioni
-Rispetto degli impegni finanziari e contrattuali.
- Difesa locale dell’insegna.
martedì 28 giugno 2011
Quali sono gli obblighi per il franchisor?
proprio know how;
- impegno a favorire all’affiliato l’assistenza tecnica, commerciale e promozionale per avviare l’impresa di franchising;
- addestramento del personale;
- impegno a favorire i beni e i servizi pattuiti nel contratto senza discriminazioni riguardo l’unità di vendita;
- consegnare all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, copia completa del contratto da sottoscrivere
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente (art.4 L.129/04).
È una clausola presente nella maggior parte dei contratti di franchising.
Con questo accordo il franchisee si obbliga, in un certo territorio, a non vendere o utilizzare beni o servizi in concorrenza con quelli del franchisor.
Il franchisor a sua volta si obbliga a non servirsi nella stessa area geografica di altri franchisee. Tuttavia può essere consentito all’affiliato di svolgere attività di commercializzazione di altri prodotti e/o servizi purché non in concorrenza con l’affiliante: in tal caso, il patto di esclusiva, perde la caratteristica di assolutezza e assume la configurazione di franchising impuro.
Nel franchising di distribuzione potrebbero esservi però dei rischi allorché il franchisor, oltre ai canali propri del franchising, ne utilizzi anche altri ( per esempio negozi specializzati al dettaglio o della grande distribuzione ). Ciò potrebbe rappresentare per il franchisee gravi problemi poiché costretto a far fronte alla concorrenza di altri rivenditori di beni o servizi oggetto del contratto di franchising. Quindi, per un corretto rapporto contrattuale l’affiliante dovrebbe precisare se intende utilizzare, nell’espletamento della sue attività, altri canali distributivi anche ai fini della definizione dei quantitativi minimi di vendita da garantire all’affiliato. Il contratto deve prevedere una durata minima di 3 anni affinché al franchisee sia garantito un periodo sufficiente per ottenere profitto dagli investimenti effettuati.
Ferma restando l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempienza di una delle parti. Il contratto può essere rinnovato salvo il caso, abbastanza raro, in cui sia a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere specificate le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. Al momento della cessazione del rapporto può accadere che il franchisee abbia delle rimanenze in magazzino.
Non potendole utilizzare in altre attività, sorge il problema se debbano essere considerate a carico del franchisor o del franchisee. È bene, quindi, che il contratto, con apposita clausola, preveda anche questa situazione. È bene, inoltre, chiarire se il rinnovo del contratto è a titolo gratuito o se è previsto il versamento di una nuova fee, l’esclusiva durata del contratto.
lunedì 27 giugno 2011
Quali sono gli obblighi previsti per il franchisee?
- impegno ad allestire unità di vendita e di promuovere il commercio di un dato bene o di un dato servizio;
- disponibilità ad acquistare una quantità minima di prodotti dall’affiliante;
- impegno a rispettare gli standard di qualità;
- impegno a rispettare le condizioni di vendita (organizzazione del servizio, modalità
di esposizione del prodotto, prezzo di vendita, tipologia della confezione, etc.)
come precisato dal manuale informativo;
- impegno a pagare il diritto di entrata e/o le royalties;
- impegno a non trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore (art.5 L.129/04).
per una scelta oculata del franchisor gli elementi del contratto obbligazioni delle parti il franchising
E’ naturale che ogni progetto preveda degli obblighi aggiuntivi, nella scelta di un progetto è fondamentale capire se si è in grado di sostenere questi obblighi prima dell’apertura perché una volta iniziato il processo di affiliazione dovremmo essere già in grado di onorare gli impegni presi.
domenica 26 giugno 2011
Qual'è l'oggetto del contratto di franchising?
L’impegno del franchisor è quello di trasferire questo insieme di conoscenze ed esperienze letteralmente definito “saper come”, di fornire alcuni prodotti o servizi, di cedere il diritto d’uso del proprio marchio e della propria immagine di marca e di erogare assistenza, prestazioni e consulenze che consentano al franchisee di operare nelle forme e nei modi stabiliti, per replicare con la sua attività il successo ottenuto dai centri o punti vendita pilota.
Oltre ai corrispettivi iniziali il franchisor può chiedere al franchisee di corrispondere altri compensi, sotto forma di royalty, di contributi o di rimborsi, per le prestazioni fornite in via continuativa per tutta la durata dell’accordo.
sabato 25 giugno 2011
Ci sono principi legali che regolamentano il franchising?
Questa normativa regolando i principali elementi del contratto di franchising, ha colmato la precedente e prolungata lacuna legislativa.
La norma è ispirata a principi di chiarezza e certezza negoziale ed ha l’intento di assicurare lo svolgimento di rapporti contrattuali improntati alla correttezza e alla buona fede.
Le altre fonti normative del contratto di franchising sono il Codice deontologico europeo ed il Regolamento dell’Assofranchising.
Oggetto del contratto:
Prestazioni del franchisor:
- know how;
- uso dei propri marchi e segni distintivi;
- servizi di assistenza e lancio dei prodotti in una specifica area.
Controprestazione del franchisee:
- corrispettivo in denaro
venerdì 24 giugno 2011
Che cos'è la stuttura aziendale a supporto del franchising?
Il potenziale franchisor, che inizi lo sviluppo della rete senza un dipartimento franchising all’interno dell’azienda andrà incontro ad una serie di obblighi contrattuali che vanno dall’assistenza ai franchisee all’apertura di nuovi punti vendita ed al controllo della rete ai quali gli sarà difficile far fronte.
E’, ancora una volta, dall’analisi di fattibilità dell’azienda che sarà possibile stabilire il grado di capacità della struttura aziendale di far fronte allo sviluppo della rete in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale valutare l’effettiva capacità della struttura interna all’azienda.
