giovedì 30 giugno 2011

Che tempistica deve rispettare il contratto di franchising?

Contratto a tempo determinato
Si possono riscontrare due situazioni:
- risoluzione del contratto prima della scadenza;
- mancato rinnovo del contratto;
- il mancato rinnovo non sostenuto da validi motivi può scontrarsi con il principio della buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 del codice civile.
Contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo indeterminato le parti possono recedere mediante preavviso.
Gli articoli 1375 e 1175 del codice civile pongono un limite alla libertà di recesso imponendo alle parti l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e le regole di correttezza.
La risoluzione può avvenire:
- per volontà delle parti, e in questo caso si parla, a seconda dei casi, di recesso o di mutuo dissenso;
- per legge: qui è prevista la risoluzione per, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento.
Casi di risoluzione per inadempimento potrebbero verificarsi:
- allorquando il franchisee svolga la sua attività al di sotto degli standard medi di operatività previsti dal contratto, determinando una serie di conseguenze negative per l’intera catena produttiva o distributiva del franchisor;
- in caso di uso non corretto del marchio o del know how;
- in caso di inadempimento da parte del franchisee per mancato pagamento delle royalties;
- in caso di inadempimento per mancata assistenza tecnica e/o fornitura di prodotti da parte del franchisor.
La recente normativa regola una precisa ipotesi di annullamento del contratto di affiliazione commerciale. All’art. 8, infatti, stabilisce che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 cc nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Nel caso di controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale la normativa italiana introduce una novità. La legge prescrive che le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, possano esperire un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato.
La disciplina del franchising non è priva di aspetti che interessano il diritto comunitario. In particolare l’art.85 del Trattato CEE che disciplina la concorrenza tra imprese. Il paragrafo 1 di detto articolo vieta ogni accordo, associazione o pratica concordata tra imprese, che possa pregiudicare la concorrenza all’interno del Mercato Comune. Tuttavia, il paragrafo 3 stabilisce che dette disposizioni non possano ritenersi applicabili quando l’accordo, l’associazione o la pratica concordata contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, il progresso tecnologico ed economico posti a tutela degli stessi consumatori.

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