Il blog affronta la crescita del settore, un osservatorio privilegiato del fenomeno nel settore abbigliamento
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venerdì 14 settembre 2012
Come scegliere il miglior progetto franchising nell'abbigliamento?
Se vuoi aprire un negozio franchising nel segmento dell'abbigliamento, scopri come valutare il miglior progetto nel retail. Scopri i 3 elementi che fanno la differenza Format, Uniformità, Senzo di appartenenza. Il video condotto da Giuseppe Nappi su www.franchisingmanager.it o chiamando il numero di telefono 800129772
martedì 5 luglio 2011
Esiste l'obbligo di fornire materiale informativo?
Qualsiasi progetto franchising deve avere del materiale di supporto per la fase di presentazione di seguito un elenco di materiale essenziale:
a) Questionario profilo franchisee: documento con le domande che serviranno ad individuare se il potenziale franchisee rispecchia il profilo delineato dal franchisor.
b) Dossier: il franchisor dovrà preparare questo dossier da consegnare al franchisee prima della sottoscrizione del contratto di franchising contenente ogni informazione relativa ai principali dati relativi al franchisor; i marchi utilizzati con gli estremi della relativa registrazione o della licenza concessa al franchisor da terzi; gli elementi caratterizzanti l’attività in franchising; l’elenco dei punti vendita diretti ed in franchising; un’ipotesi di bilancio previsionale fondata su esperienze di franchisee analoghi.
c) Brochure: documento utile alla introduzione dell’azienda nella ricerca franchisee.
Serve da carta di presentazione del marchio interessato ad espandersi. Reca tutte le informazioni necessarie per valutare un progetto di affiliazione ed in essa è contenuta la scheda tecnica, l’elenco dei negozi, le foto dei punti vendita e le foto del prodotto. Attualmente le presentazioni più efficaci sono supportate da internet piuttosto che da presentazioni cartacee.
a) Questionario profilo franchisee: documento con le domande che serviranno ad individuare se il potenziale franchisee rispecchia il profilo delineato dal franchisor.
b) Dossier: il franchisor dovrà preparare questo dossier da consegnare al franchisee prima della sottoscrizione del contratto di franchising contenente ogni informazione relativa ai principali dati relativi al franchisor; i marchi utilizzati con gli estremi della relativa registrazione o della licenza concessa al franchisor da terzi; gli elementi caratterizzanti l’attività in franchising; l’elenco dei punti vendita diretti ed in franchising; un’ipotesi di bilancio previsionale fondata su esperienze di franchisee analoghi.
c) Brochure: documento utile alla introduzione dell’azienda nella ricerca franchisee.
Serve da carta di presentazione del marchio interessato ad espandersi. Reca tutte le informazioni necessarie per valutare un progetto di affiliazione ed in essa è contenuta la scheda tecnica, l’elenco dei negozi, le foto dei punti vendita e le foto del prodotto. Attualmente le presentazioni più efficaci sono supportate da internet piuttosto che da presentazioni cartacee.
lunedì 4 luglio 2011
E' vero che bisogna conoscere i costi dell'arredamento in termini precisi prima della firma del contratto?
Per l’arredamento è possibile che ci siano dei ristorni a favore del franchisor, soprattutto se sono studiati in esclusiva per il punto vendita. Normalmente i franchisor seri sottopongono un preventivo per la location decisa dal candidato. Anche qui è opportuno controllare. Nella valutazione di un progetto è fondamentale conoscere i costi di allestimento a metro quadro e farsi dire in modo orientativo quanto si può spendere per allestire la location individuata. E’ naturale che un franchisor serio sarà in grado di fornire informazioni abbastanza dettagliate e precise anche prima dell’apertura di un punto vendita.
domenica 3 luglio 2011
Che cos'è il punto pilota?
Nel caso in cui l’azienda disponga di punti di vendita diretti, lo studio dei medesimi servirà per definire al meglio la fattibilità della realizzazione della rete in franchising. Nel caso contrario, dovrà creare punti vendita pilota che consentiranno di testare come e quando trasmettere il sistema ai franchisee. Tutta l’esperienza ricavata da questi sarà di vitale importanza per garantire le probabilità di successo del marchio in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale analizzare i punti pilota o intervistare gli affiliati che prima di noi hanno fatta questa scelta, chiaramente le notizie percepite vanno filtrate e giudicate con un attenta scrematura delle informazioni ricevute.
Nella scelta di un progetto è fondamentale analizzare i punti pilota o intervistare gli affiliati che prima di noi hanno fatta questa scelta, chiaramente le notizie percepite vanno filtrate e giudicate con un attenta scrematura delle informazioni ricevute.
sabato 2 luglio 2011
Va definito un profilo dell'affiliato potenziale da parte del franchisor?
Il profilo rappresenta in astratto l’ideale gestore del punto vendita del marchio in franchising, ritratto professionale e finanziario più preciso possibile del franchisee giudicato più idoneo per gestire l’attività che l’azienda deve formulare.
E’ utile ricordare che, posto che l’attività sia gestibile e redditizia, ciò non vuol dire che sia sempre facile trovare il franchisee giusto.
Riteniamo che un potenziale affiliato possa richiedere in una trattativa di affiliazione se l’affiliante abbia definito una profilo tipo per l’affiliato idoneo al suo progetto di affiliazione.
E’ utile ricordare che, posto che l’attività sia gestibile e redditizia, ciò non vuol dire che sia sempre facile trovare il franchisee giusto.
Riteniamo che un potenziale affiliato possa richiedere in una trattativa di affiliazione se l’affiliante abbia definito una profilo tipo per l’affiliato idoneo al suo progetto di affiliazione.
venerdì 1 luglio 2011
Che cos'è il marchio oggetto del contatto di franchising?
Marchio: è uno degli elementi essenziali di tutti i sistemi che si sviluppino attraverso il franchising, del quale a volte il neo-franchisor dimentica l’importanza che comporta per il successo della rete. Succede spesso che i neo-franchisor inizino con un marchio ancora in attesa di registrazione e sul quale non hanno neanche realizzato una ricerca di similitudine ed identità per poi ritrovarsi con altri marchi uguali, simili o comunque deboli, sicura causa di seri problemi per la crescita della rete. Ecco perché l’azienda deve essere titolare di un marchio registrato a livello comunitario, in grado di essere trasmesso con una licenza d’uso ai franchisee, registrazione che è consigliabile fare anche per il dominio internet.Marchio: è uno degli elementi essenziali di tutti i sistemi che si sviluppino attraverso il franchising, del quale a volte il neo-franchisor dimentica l’importanza che comporta per il successo della rete. Succede spesso che i neo-franchisor inizino con un marchio ancora in attesa di registrazione e sul quale non hanno neanche realizzato una ricerca di similitudine ed identità per poi ritrovarsi con altri marchi uguali, simili o comunque deboli, sicura causa di seri problemi per la crescita della rete. Ecco perché l’azienda deve essere titolare di un marchio registrato a livello comunitario, in grado di essere trasmesso con una licenza d’uso ai franchisee, registrazione che è consigliabile fare anche per il dominio internet.
giovedì 30 giugno 2011
Che tempistica deve rispettare il contratto di franchising?
Contratto a tempo determinato
Si possono riscontrare due situazioni:
- risoluzione del contratto prima della scadenza;
- mancato rinnovo del contratto;
- il mancato rinnovo non sostenuto da validi motivi può scontrarsi con il principio della buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 del codice civile.
Contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo indeterminato le parti possono recedere mediante preavviso.
Gli articoli 1375 e 1175 del codice civile pongono un limite alla libertà di recesso imponendo alle parti l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e le regole di correttezza.
La risoluzione può avvenire:
- per volontà delle parti, e in questo caso si parla, a seconda dei casi, di recesso o di mutuo dissenso;
- per legge: qui è prevista la risoluzione per, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento.
Casi di risoluzione per inadempimento potrebbero verificarsi:
- allorquando il franchisee svolga la sua attività al di sotto degli standard medi di operatività previsti dal contratto, determinando una serie di conseguenze negative per l’intera catena produttiva o distributiva del franchisor;
- in caso di uso non corretto del marchio o del know how;
- in caso di inadempimento da parte del franchisee per mancato pagamento delle royalties;
- in caso di inadempimento per mancata assistenza tecnica e/o fornitura di prodotti da parte del franchisor.
La recente normativa regola una precisa ipotesi di annullamento del contratto di affiliazione commerciale. All’art. 8, infatti, stabilisce che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 cc nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Nel caso di controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale la normativa italiana introduce una novità. La legge prescrive che le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, possano esperire un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato.
La disciplina del franchising non è priva di aspetti che interessano il diritto comunitario. In particolare l’art.85 del Trattato CEE che disciplina la concorrenza tra imprese. Il paragrafo 1 di detto articolo vieta ogni accordo, associazione o pratica concordata tra imprese, che possa pregiudicare la concorrenza all’interno del Mercato Comune. Tuttavia, il paragrafo 3 stabilisce che dette disposizioni non possano ritenersi applicabili quando l’accordo, l’associazione o la pratica concordata contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, il progresso tecnologico ed economico posti a tutela degli stessi consumatori.
Si possono riscontrare due situazioni:
- risoluzione del contratto prima della scadenza;
- mancato rinnovo del contratto;
- il mancato rinnovo non sostenuto da validi motivi può scontrarsi con il principio della buona fede contrattuale sancito dall’art. 1375 del codice civile.
Contratto a tempo indeterminato
Nel contratto a tempo indeterminato le parti possono recedere mediante preavviso.
Gli articoli 1375 e 1175 del codice civile pongono un limite alla libertà di recesso imponendo alle parti l’obbligo di comportarsi secondo la buona fede e le regole di correttezza.
La risoluzione può avvenire:
- per volontà delle parti, e in questo caso si parla, a seconda dei casi, di recesso o di mutuo dissenso;
- per legge: qui è prevista la risoluzione per, impossibilità sopravvenuta, eccessiva onerosità, inadempimento.
Casi di risoluzione per inadempimento potrebbero verificarsi:
- allorquando il franchisee svolga la sua attività al di sotto degli standard medi di operatività previsti dal contratto, determinando una serie di conseguenze negative per l’intera catena produttiva o distributiva del franchisor;
- in caso di uso non corretto del marchio o del know how;
- in caso di inadempimento da parte del franchisee per mancato pagamento delle royalties;
- in caso di inadempimento per mancata assistenza tecnica e/o fornitura di prodotti da parte del franchisor.
La recente normativa regola una precisa ipotesi di annullamento del contratto di affiliazione commerciale. All’art. 8, infatti, stabilisce che se una parte ha fornito false informazioni, l’altra può chiedere l’annullamento del contratto ai sensi dell’art. 1439 cc nonché il risarcimento del danno, se dovuto.
Nel caso di controversie relative ai contratti di affiliazione commerciale la normativa italiana introduce una novità. La legge prescrive che le parti, prima di adire l’autorità giudiziaria o ricorrere all’arbitrato, possano esperire un tentativo di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui territorio ha sede l’affiliato.
La disciplina del franchising non è priva di aspetti che interessano il diritto comunitario. In particolare l’art.85 del Trattato CEE che disciplina la concorrenza tra imprese. Il paragrafo 1 di detto articolo vieta ogni accordo, associazione o pratica concordata tra imprese, che possa pregiudicare la concorrenza all’interno del Mercato Comune. Tuttavia, il paragrafo 3 stabilisce che dette disposizioni non possano ritenersi applicabili quando l’accordo, l’associazione o la pratica concordata contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione, il progresso tecnologico ed economico posti a tutela degli stessi consumatori.
mercoledì 29 giugno 2011
Qual'è il ruolo e l'apporto del franchisee in un progetto di franchising?
RUOLO E APPORTO DEL FRANCHESEE
Ecco cosa spetta generalmente al franchisee, con l’efficace aiuto del franchisor che fornisce modelli, consigli ed esperienza, e spesso si sobbarca interamente questo o quell’incarico ma che non farà di certo tutto al posto del franchisee il quale deve mostrarsi intraprendente.
Ruolo e apporto del franchisee prima dell’apertura
- Ricerca e contrattazione del posto di vendita
- Apporto di fondi propri e garantiti
- Contrattazione con le banche
- Gestione del punto vendita
- Partecipazione alla formazione
- Selezione e formazione del personale
- Costituzione della società e pratiche amministrative
Ruolo e apporti del franchisee all’apertura
- Apertura del punto vendita
- Pubblicità di lancio.
- Realizzazione del concepì
Ruolo e apporti del franchisee dopo l’apertura
-Partecipazione ai programmi di formazione permanente
-Partecipazioni alle azioni pubblicitarie
-Partecipazione alle riunioni, seminari, commissioni.
-Gestione dell’impresa in maniera autonoma
-Rispetto del diritto di visita del Franchisor
-Scambio delle informazioni
-Rispetto degli impegni finanziari e contrattuali.
- Difesa locale dell’insegna.
Ecco cosa spetta generalmente al franchisee, con l’efficace aiuto del franchisor che fornisce modelli, consigli ed esperienza, e spesso si sobbarca interamente questo o quell’incarico ma che non farà di certo tutto al posto del franchisee il quale deve mostrarsi intraprendente.
Ruolo e apporto del franchisee prima dell’apertura
- Ricerca e contrattazione del posto di vendita
- Apporto di fondi propri e garantiti
- Contrattazione con le banche
- Gestione del punto vendita
- Partecipazione alla formazione
- Selezione e formazione del personale
- Costituzione della società e pratiche amministrative
Ruolo e apporti del franchisee all’apertura
- Apertura del punto vendita
- Pubblicità di lancio.
- Realizzazione del concepì
Ruolo e apporti del franchisee dopo l’apertura
-Partecipazione ai programmi di formazione permanente
-Partecipazioni alle azioni pubblicitarie
-Partecipazione alle riunioni, seminari, commissioni.
-Gestione dell’impresa in maniera autonoma
-Rispetto del diritto di visita del Franchisor
-Scambio delle informazioni
-Rispetto degli impegni finanziari e contrattuali.
- Difesa locale dell’insegna.
martedì 28 giugno 2011
Quali sono gli obblighi per il franchisor?
- Concedere all’affiliato la licenza, l’uso dei prodotti e dei segni distintivi, nonché il
proprio know how;
- impegno a favorire all’affiliato l’assistenza tecnica, commerciale e promozionale per avviare l’impresa di franchising;
- addestramento del personale;
- impegno a favorire i beni e i servizi pattuiti nel contratto senza discriminazioni riguardo l’unità di vendita;
- consegnare all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, copia completa del contratto da sottoscrivere
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente (art.4 L.129/04).
È una clausola presente nella maggior parte dei contratti di franchising.
Con questo accordo il franchisee si obbliga, in un certo territorio, a non vendere o utilizzare beni o servizi in concorrenza con quelli del franchisor.
Il franchisor a sua volta si obbliga a non servirsi nella stessa area geografica di altri franchisee. Tuttavia può essere consentito all’affiliato di svolgere attività di commercializzazione di altri prodotti e/o servizi purché non in concorrenza con l’affiliante: in tal caso, il patto di esclusiva, perde la caratteristica di assolutezza e assume la configurazione di franchising impuro.
Nel franchising di distribuzione potrebbero esservi però dei rischi allorché il franchisor, oltre ai canali propri del franchising, ne utilizzi anche altri ( per esempio negozi specializzati al dettaglio o della grande distribuzione ). Ciò potrebbe rappresentare per il franchisee gravi problemi poiché costretto a far fronte alla concorrenza di altri rivenditori di beni o servizi oggetto del contratto di franchising. Quindi, per un corretto rapporto contrattuale l’affiliante dovrebbe precisare se intende utilizzare, nell’espletamento della sue attività, altri canali distributivi anche ai fini della definizione dei quantitativi minimi di vendita da garantire all’affiliato. Il contratto deve prevedere una durata minima di 3 anni affinché al franchisee sia garantito un periodo sufficiente per ottenere profitto dagli investimenti effettuati.
Ferma restando l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempienza di una delle parti. Il contratto può essere rinnovato salvo il caso, abbastanza raro, in cui sia a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere specificate le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. Al momento della cessazione del rapporto può accadere che il franchisee abbia delle rimanenze in magazzino.
Non potendole utilizzare in altre attività, sorge il problema se debbano essere considerate a carico del franchisor o del franchisee. È bene, quindi, che il contratto, con apposita clausola, preveda anche questa situazione. È bene, inoltre, chiarire se il rinnovo del contratto è a titolo gratuito o se è previsto il versamento di una nuova fee, l’esclusiva durata del contratto.
proprio know how;
- impegno a favorire all’affiliato l’assistenza tecnica, commerciale e promozionale per avviare l’impresa di franchising;
- addestramento del personale;
- impegno a favorire i beni e i servizi pattuiti nel contratto senza discriminazioni riguardo l’unità di vendita;
- consegnare all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, copia completa del contratto da sottoscrivere
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente (art.4 L.129/04).
È una clausola presente nella maggior parte dei contratti di franchising.
Con questo accordo il franchisee si obbliga, in un certo territorio, a non vendere o utilizzare beni o servizi in concorrenza con quelli del franchisor.
Il franchisor a sua volta si obbliga a non servirsi nella stessa area geografica di altri franchisee. Tuttavia può essere consentito all’affiliato di svolgere attività di commercializzazione di altri prodotti e/o servizi purché non in concorrenza con l’affiliante: in tal caso, il patto di esclusiva, perde la caratteristica di assolutezza e assume la configurazione di franchising impuro.
Nel franchising di distribuzione potrebbero esservi però dei rischi allorché il franchisor, oltre ai canali propri del franchising, ne utilizzi anche altri ( per esempio negozi specializzati al dettaglio o della grande distribuzione ). Ciò potrebbe rappresentare per il franchisee gravi problemi poiché costretto a far fronte alla concorrenza di altri rivenditori di beni o servizi oggetto del contratto di franchising. Quindi, per un corretto rapporto contrattuale l’affiliante dovrebbe precisare se intende utilizzare, nell’espletamento della sue attività, altri canali distributivi anche ai fini della definizione dei quantitativi minimi di vendita da garantire all’affiliato. Il contratto deve prevedere una durata minima di 3 anni affinché al franchisee sia garantito un periodo sufficiente per ottenere profitto dagli investimenti effettuati.
Ferma restando l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempienza di una delle parti. Il contratto può essere rinnovato salvo il caso, abbastanza raro, in cui sia a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere specificate le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. Al momento della cessazione del rapporto può accadere che il franchisee abbia delle rimanenze in magazzino.
Non potendole utilizzare in altre attività, sorge il problema se debbano essere considerate a carico del franchisor o del franchisee. È bene, quindi, che il contratto, con apposita clausola, preveda anche questa situazione. È bene, inoltre, chiarire se il rinnovo del contratto è a titolo gratuito o se è previsto il versamento di una nuova fee, l’esclusiva durata del contratto.
lunedì 27 giugno 2011
Quali sono gli obblighi previsti per il franchisee?
In linea di principio gli impegni per l’affiliato sono:
- impegno ad allestire unità di vendita e di promuovere il commercio di un dato bene o di un dato servizio;
- disponibilità ad acquistare una quantità minima di prodotti dall’affiliante;
- impegno a rispettare gli standard di qualità;
- impegno a rispettare le condizioni di vendita (organizzazione del servizio, modalità
di esposizione del prodotto, prezzo di vendita, tipologia della confezione, etc.)
come precisato dal manuale informativo;
- impegno a pagare il diritto di entrata e/o le royalties;
- impegno a non trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore (art.5 L.129/04).
per una scelta oculata del franchisor gli elementi del contratto obbligazioni delle parti il franchising
E’ naturale che ogni progetto preveda degli obblighi aggiuntivi, nella scelta di un progetto è fondamentale capire se si è in grado di sostenere questi obblighi prima dell’apertura perché una volta iniziato il processo di affiliazione dovremmo essere già in grado di onorare gli impegni presi.
- impegno ad allestire unità di vendita e di promuovere il commercio di un dato bene o di un dato servizio;
- disponibilità ad acquistare una quantità minima di prodotti dall’affiliante;
- impegno a rispettare gli standard di qualità;
- impegno a rispettare le condizioni di vendita (organizzazione del servizio, modalità
di esposizione del prodotto, prezzo di vendita, tipologia della confezione, etc.)
come precisato dal manuale informativo;
- impegno a pagare il diritto di entrata e/o le royalties;
- impegno a non trasferire la sede, qualora sia indicata nel contratto, senza il preventivo consenso dell’affiliante, se non per cause di forza maggiore (art.5 L.129/04).
per una scelta oculata del franchisor gli elementi del contratto obbligazioni delle parti il franchising
E’ naturale che ogni progetto preveda degli obblighi aggiuntivi, nella scelta di un progetto è fondamentale capire se si è in grado di sostenere questi obblighi prima dell’apertura perché una volta iniziato il processo di affiliazione dovremmo essere già in grado di onorare gli impegni presi.
domenica 26 giugno 2011
Qual'è l'oggetto del contratto di franchising?
Una volta che il progetto è stato testato ed ha dimostrato la sua validità ed efficacia, il franchisor è in grado di proporre il suo know-how (insieme di conoscenze ed esperienze) ad eventuali candidati che, per poterlo acquisire, sono disposti a pagare corrispettivi in denaro sotto forma di diritti di entrata o entrancefee o fee d’ingresso.
L’impegno del franchisor è quello di trasferire questo insieme di conoscenze ed esperienze letteralmente definito “saper come”, di fornire alcuni prodotti o servizi, di cedere il diritto d’uso del proprio marchio e della propria immagine di marca e di erogare assistenza, prestazioni e consulenze che consentano al franchisee di operare nelle forme e nei modi stabiliti, per replicare con la sua attività il successo ottenuto dai centri o punti vendita pilota.
Oltre ai corrispettivi iniziali il franchisor può chiedere al franchisee di corrispondere altri compensi, sotto forma di royalty, di contributi o di rimborsi, per le prestazioni fornite in via continuativa per tutta la durata dell’accordo.
L’impegno del franchisor è quello di trasferire questo insieme di conoscenze ed esperienze letteralmente definito “saper come”, di fornire alcuni prodotti o servizi, di cedere il diritto d’uso del proprio marchio e della propria immagine di marca e di erogare assistenza, prestazioni e consulenze che consentano al franchisee di operare nelle forme e nei modi stabiliti, per replicare con la sua attività il successo ottenuto dai centri o punti vendita pilota.
Oltre ai corrispettivi iniziali il franchisor può chiedere al franchisee di corrispondere altri compensi, sotto forma di royalty, di contributi o di rimborsi, per le prestazioni fornite in via continuativa per tutta la durata dell’accordo.
sabato 25 giugno 2011
Ci sono principi legali che regolamentano il franchising?
Recentemente il contratto di franchising ha trovato compiuta definizione legislativa con la legge 6 maggio 2004, n. 129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, che disciplina l’affiliazione commerciale (G.U. 24/05/2004, n. 120).
Questa normativa regolando i principali elementi del contratto di franchising, ha colmato la precedente e prolungata lacuna legislativa.
La norma è ispirata a principi di chiarezza e certezza negoziale ed ha l’intento di assicurare lo svolgimento di rapporti contrattuali improntati alla correttezza e alla buona fede.
Le altre fonti normative del contratto di franchising sono il Codice deontologico europeo ed il Regolamento dell’Assofranchising.
Oggetto del contratto:
Prestazioni del franchisor:
- know how;
- uso dei propri marchi e segni distintivi;
- servizi di assistenza e lancio dei prodotti in una specifica area.
Controprestazione del franchisee:
- corrispettivo in denaro
Questa normativa regolando i principali elementi del contratto di franchising, ha colmato la precedente e prolungata lacuna legislativa.
La norma è ispirata a principi di chiarezza e certezza negoziale ed ha l’intento di assicurare lo svolgimento di rapporti contrattuali improntati alla correttezza e alla buona fede.
Le altre fonti normative del contratto di franchising sono il Codice deontologico europeo ed il Regolamento dell’Assofranchising.
Oggetto del contratto:
Prestazioni del franchisor:
- know how;
- uso dei propri marchi e segni distintivi;
- servizi di assistenza e lancio dei prodotti in una specifica area.
Controprestazione del franchisee:
- corrispettivo in denaro
venerdì 24 giugno 2011
Che cos'è la stuttura aziendale a supporto del franchising?
Struttura aziendale: l’azienda deve poter contare su una struttura in grado di supportare la realizzazione della rete in franchising, struttura che è consigliabile sia all’interno della propria azienda per quanto riguarda il controllo della rete ed il rispetto degli obblighi contrattuali con i franchisee.
Il potenziale franchisor, che inizi lo sviluppo della rete senza un dipartimento franchising all’interno dell’azienda andrà incontro ad una serie di obblighi contrattuali che vanno dall’assistenza ai franchisee all’apertura di nuovi punti vendita ed al controllo della rete ai quali gli sarà difficile far fronte.
E’, ancora una volta, dall’analisi di fattibilità dell’azienda che sarà possibile stabilire il grado di capacità della struttura aziendale di far fronte allo sviluppo della rete in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale valutare l’effettiva capacità della struttura interna all’azienda.
Il potenziale franchisor, che inizi lo sviluppo della rete senza un dipartimento franchising all’interno dell’azienda andrà incontro ad una serie di obblighi contrattuali che vanno dall’assistenza ai franchisee all’apertura di nuovi punti vendita ed al controllo della rete ai quali gli sarà difficile far fronte.
E’, ancora una volta, dall’analisi di fattibilità dell’azienda che sarà possibile stabilire il grado di capacità della struttura aziendale di far fronte allo sviluppo della rete in franchising.
Nella scelta di un progetto è fondamentale valutare l’effettiva capacità della struttura interna all’azienda.
Kikia apre a Paderno Dugnano
Apre i battenti il negozio Kikia a Paderno Dugnano in provincia di Milano. Ormai è tutto pronto per l’apertura del punto vendita Kikia, il negozio di accessori moda dedicato alla donna. L’apertura è prevista per sabato 25 giugno. Il nuovo negozio in franchising Kikia è ubicato in pieno centro e si sviluppa su una superficie di 50 metri quadri, in passato nello stesso locale c’era un punto vendita franchising di abbigliamento intimo di un noto marchio. Ora il locale che ha 5 vetrine è stato diviso a metà. Sono stati realizzati due nuovi negozi, ognuno di 25 metri quadri, uno dedicato a Mr Cucito, noto franchising di sartoria rapida, e l’altro a Kikia. Duplice l’obiettivo: creare una forte sinergia tra i due punti vendita e un’eccezionale offerta di prodotti dedicati alle donne. Vincente il franchising Kikia che in tutta Italia ha già molti affiliati. Sono tante le nuove boutique Kikia sparse in tutta la penisola aperte grazie all’innovativa formula che prevede la merce in conto vendita e un investimento contenuto. Con l’attuale crisi del lavoro aprire un negozio Kikia può essere un’ottima opportunità di crescita e di business soprattutto per le donne che vogliono mettersi in gioco che affiliandosi a Kikia avranno il vantaggio e la sicurezza di una formula innovativa ma già testata con successo da altre imprenditrici.-
Altre definizioni di franchising
Si tratta di una forma di collaborazione tra imprese, giuridicamente ed economicamente autonome, che stipulano un contratto ai sensi del quale l'affiliato (o franchisee) entra a far parte della rete distributiva dell'affiliante (o franchisor), mantenendo, tuttavia, la propria autonomia organizzativa e gestionale, ma impegnandosi ad utilizzare il know-how dell'affiliante e a condividerne la politica commerciale nonché l'immagine. Sinora il franchising, o "affiliazione commerciale" aveva ricevuto poche e scarne regolamentazioni. In Italia ci si rifaceva per lo più alle norme generali sui contratti e al materiale normativo proveniente dai contratti più simili, mentre le fonti specifiche più autorevoli erano il Regolamento CEE (poi CE) sul franchising, relativo ad alcuni aspetti di tutela della concorrenza, recentemente riformato, e la raccolta degli usi sul franchising della Camera di Commercio di Milano.
A colmare questa lacuna normativa ha provveduto la legge 6 maggio 2004, n.129 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n.120 del 24 maggio), che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Le nuove regole limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo.
Tuttavia, da un primo esame del contenuto della legge possono sorgere all'interprete alcuni problemi di tipo applicativo, in particolare in merito alla disciplina transitoria per i contratti già in essere al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore) e la conclusione dei primi contratti di franchising (ossia quelli con trattative già avviate prima del 25 maggio 2004 e non ancora conclusi). La nuova disciplina prevede, in proposito, il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Affiliante ed affiliato hanno avuto tempo, quindi, sino al 25 maggio 2005 per procedere alla stipulazione per iscritto del contratto, qualora questo fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del suo contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari richiesti dalla legge.
A colmare questa lacuna normativa ha provveduto la legge 6 maggio 2004, n.129 (pubblicata sulla "Gazzetta Ufficiale" n.120 del 24 maggio), che ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento l'istituto del contratto di franchising. Le nuove regole limitano sì l'autonomia dei contraenti, ma lasciano nel complesso un ampio margine operativo.
Tuttavia, da un primo esame del contenuto della legge possono sorgere all'interprete alcuni problemi di tipo applicativo, in particolare in merito alla disciplina transitoria per i contratti già in essere al 25 maggio 2004 (data di entrata in vigore) e la conclusione dei primi contratti di franchising (ossia quelli con trattative già avviate prima del 25 maggio 2004 e non ancora conclusi). La nuova disciplina prevede, in proposito, il termine di un anno per adeguare ad essa i contratti già stipulati. Affiliante ed affiliato hanno avuto tempo, quindi, sino al 25 maggio 2005 per procedere alla stipulazione per iscritto del contratto, qualora questo fosse stato concluso verbalmente, o alla modifica del suo contenuto, qualora manchino alcuni degli elementi necessari richiesti dalla legge.
giovedì 23 giugno 2011
Quanti tipi di franchising esistono?
Il franchising si presenta oggi sotto tre tipi diversi:
Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l'affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'affiliante chiede all'affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).
Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.
Franchising industriale: In questo sistema i partner affiliante e affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'affiliante.
Nella scelta di un tipo di franchising oltre alla valutazione del sistema e di come esso funziona è fondamentale valutare il proprio profilo e le esperienze sino ad ora maturate.
Risulta chiaro che un professionista abituato da sempre alla gestione e alla “vendita” di servizi sarà più di altri idoneo ad un franchising di servizi.
Oggi nella scelta di qualsiasi progetto è meglio fare una analisi attenta delle proprie qualità e dei propri difetti e solo dopo iniziare una ricerca di opportunità. E' fondamentale prima di qualsiasi ricerca stabilire a monte che tipo di franchising si vuole ricercare.
Franchising di distribuzione: il franchising presuppone che l'affiliante abbia messo a punto e sperimentato delle tecniche e dei metodi commerciali costituenti il know-how che egli trasferirà al suo affiliato. A fronte dell'uso dei marchi, dei servizi resi e dei beni forniti l'affiliante chiede all'affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto di entrata e/o di canoni periodici (royalties).
Franchising di servizi: E' un sistema nel quale l'affiliato non vende alcun prodotto, ma offre la prestazione di servizi inventati, messi a punto e sperimentati dall'affiliante. Il campo di attività di questo sistema è molto vario, andando dalla ristorazione (ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, bar, ecc.) alle attività turistiche e del tempo libero (alberghi, villaggi di vacanze, agenzie di viaggi, campeggi, centri sportivi, ecc.) dalla stampa e riproduzione rapida agli istituti di bellezza e ai parrucchieri, dai servizi di consulenza professionale agli istituti di istruzione e formazione, dalla intermediazione immobiliare all'autonoleggio, ecc.
Franchising industriale: In questo sistema i partner affiliante e affiliato, sono due imprese industriali. Il primo concede all'altro la licenza dei brevetti di fabbricazione ed i marchi, gli trasmette la sua tecnologia, gli assicura un'assistenza tecnica costante. Il secondo, l'affiliato, fabbrica e commercializza le merci prodotte dal proprio stabilimento applicando il know-how e le tecniche di vendita dell'affiliante.
Nella scelta di un tipo di franchising oltre alla valutazione del sistema e di come esso funziona è fondamentale valutare il proprio profilo e le esperienze sino ad ora maturate.
Risulta chiaro che un professionista abituato da sempre alla gestione e alla “vendita” di servizi sarà più di altri idoneo ad un franchising di servizi.
Oggi nella scelta di qualsiasi progetto è meglio fare una analisi attenta delle proprie qualità e dei propri difetti e solo dopo iniziare una ricerca di opportunità. E' fondamentale prima di qualsiasi ricerca stabilire a monte che tipo di franchising si vuole ricercare.
mercoledì 22 giugno 2011
Che cos'è il franchising?
Il franchising (o affiliazione commerciale) è una forma di collaborazione continuativa per la distribuzione di beni o servizi fra un imprenditore (affiliante o franchisor) e uno o più imprenditori (affiliati o franchisee), giuridicamente ed economicamente indipendenti uno dall'altro, che stipulano un apposito contratto attraverso il quale: l'affiliante concede all'affiliato l'utilizzazione della propria formula commerciale, comprensiva del diritto di sfruttare il suo know-how (l'insieme delle tecniche e delle conoscenze necessarie) ed i propri segni distintivi, unitamente ad altre prestazioni e forme di assistenza atte a consentire all'affiliato la gestione della propria attività con la medesima immagine dell'impresa affiliante. L'affiliato si impegna a far proprie politica commerciale e immagine dell'affiliante nell'interesse reciproco delle parti medesime e del consumatore finale, nonché al rispetto delle condizioni contrattuali liberamente pattuite. A nostro avviso il franchising va considerato come un sistema integrato sinergico ove vengono condivise metodologie o tecniche. La finalità principale dell’affiliazione è interpretare al meglio le tecniche al fine di garantirsi una marginalità superiore nello svolgimento dell’attività altrimenti svolta. Ricordarsi che l’affiliato è da considerarsi imprenditore indipendente questo è fondamentale nell’approccio di qualsiasi attività franchising.
venerdì 27 maggio 2011
Incentivi per l'apertura di attivià franchising
''Il franchising puo' essere una soluzione ideale per giovani, donne e persone espulse dal mercato del lavoro che vogliano cimentarsi con un'attivita' imprenditoriale, considerati i bassi costi per l'avvio''. Lo ha dichiarato l'assessore al Lavoro e Formazione della Regione Lazio, Mariella Zezza, che ha inaugurato al Palazzo dei Congressi l'edizione 2011 di ''RomExpo Franchising'' insieme a Patrizia De Luise, Presidente FIF Confesercenti.
''Per chiunque desideri intraprendere una di queste attivita', - ha aggiunto - segnalo che e' attivo il nostro Avviso ''Precari'' da 12 milioni di euro che prevede incentivi da 30 a 90 mila euro per l'autoimpiego. La scheda semplificata, il testo completo e gli allegati si possono scaricare facilmente dal nostro sito www.portalavoro.regione.lazio.it''
''Per chiunque desideri intraprendere una di queste attivita', - ha aggiunto - segnalo che e' attivo il nostro Avviso ''Precari'' da 12 milioni di euro che prevede incentivi da 30 a 90 mila euro per l'autoimpiego. La scheda semplificata, il testo completo e gli allegati si possono scaricare facilmente dal nostro sito www.portalavoro.regione.lazio.it''
Conferenza nazionale del franchising
“IL FRANCHISING: INCUBATORE DI PMI” è il titolo scelto per la 6a Conferenza Nazionale del Franchising, organizzata da Assofranchising, l’associazione di riferimento del settore dal 1971 a cui fanno capo oltre 200 tra le maggiori insegne in franchising.
L’evento si svolgerà mercoledì 15 giugno nella sede della Camera di Commercio di Milano in Via Meravigli 9/b ed è volto a fare il punto annuale del settore, attraverso un momento di incontro tra franchisor, franchisee e aziende che operano nel comparto.
In un mercato con i principali parametri della crescita bloccati, il franchising non si ferma, anzi si sviluppa offrendo una visione positiva per l’autoimprenditoria. Il franchising, infatti, anche nel 2010 è riuscito a mantenere in positivo i principali indicatori di crescita nonostante un contesto ancora poco favorevole per la congiuntura economica mondiale. In occasione della Conferenza Nazionale, come ogni anno, verranno presentati i dati definitivi del settore.
Questo importante appuntamento è l’occasione in cui i protagonisti del comparto si confrontano con le Istituzioni e il mercato per valutarne le tendenze e le dinamiche in atto.
Il focus quest’anno viene posto sull’opportunità professionale rappresentata dalla formula del franchising: se il lavoro dipendente non è più una certezza, nel franchising sono tante le opzioni per divenire un imprenditore di successo. L’affiliazione commerciale, infatti, è un’opportunità di sviluppo professionale sempre più attuale.
Alla Conferenza interverranno esponenti delle Istituzioni e di aziende leader nei servizi nel mondo del franchising. L’obiettivo è di mettere a disposizione del settore uno spazio annuale che sia funzionale a tutti gli attori coinvolti sulle tematiche inerenti il comparto della distribuzione moderna.
I lavori della giornata si articoleranno in due fasi, nella mattinata il focus è sui dati del settore e sull’occupazione.
- “Focus sull’andamento del comparto della distribuzione moderna”. Il 2010 anno severo, il 2011 anno di svolta? Un dibattito con la presentazione dei dati 2010 dell’intero comparto e del sentiment del 2011, che vedrà coinvolti i massimi esponenti del mondo della distribuzione in Italia.
- “Occupazione e lavoro autonomo imprenditoriale”. Il confronto e i casi di successo. Interventi di Confcommercio, banche, Invitalia e case history di franchisor con interventi di franchisee.
Il pomeriggio sarà dedicato ai servizi per il business con proposte a cura di aziende leader nel mercato dei servizi al franchising, con le loro presentazioni per sottolineare “Come supportare il business del settore”.
Nell’arco di tutta la giornata saranno a disposizione desk informativi per incontrare gli espositori e avere informazioni sulle formule proposte dalle aziende.
L’evento si svolgerà mercoledì 15 giugno nella sede della Camera di Commercio di Milano in Via Meravigli 9/b ed è volto a fare il punto annuale del settore, attraverso un momento di incontro tra franchisor, franchisee e aziende che operano nel comparto.
In un mercato con i principali parametri della crescita bloccati, il franchising non si ferma, anzi si sviluppa offrendo una visione positiva per l’autoimprenditoria. Il franchising, infatti, anche nel 2010 è riuscito a mantenere in positivo i principali indicatori di crescita nonostante un contesto ancora poco favorevole per la congiuntura economica mondiale. In occasione della Conferenza Nazionale, come ogni anno, verranno presentati i dati definitivi del settore.
Questo importante appuntamento è l’occasione in cui i protagonisti del comparto si confrontano con le Istituzioni e il mercato per valutarne le tendenze e le dinamiche in atto.
Il focus quest’anno viene posto sull’opportunità professionale rappresentata dalla formula del franchising: se il lavoro dipendente non è più una certezza, nel franchising sono tante le opzioni per divenire un imprenditore di successo. L’affiliazione commerciale, infatti, è un’opportunità di sviluppo professionale sempre più attuale.
Alla Conferenza interverranno esponenti delle Istituzioni e di aziende leader nei servizi nel mondo del franchising. L’obiettivo è di mettere a disposizione del settore uno spazio annuale che sia funzionale a tutti gli attori coinvolti sulle tematiche inerenti il comparto della distribuzione moderna.
I lavori della giornata si articoleranno in due fasi, nella mattinata il focus è sui dati del settore e sull’occupazione.
- “Focus sull’andamento del comparto della distribuzione moderna”. Il 2010 anno severo, il 2011 anno di svolta? Un dibattito con la presentazione dei dati 2010 dell’intero comparto e del sentiment del 2011, che vedrà coinvolti i massimi esponenti del mondo della distribuzione in Italia.
- “Occupazione e lavoro autonomo imprenditoriale”. Il confronto e i casi di successo. Interventi di Confcommercio, banche, Invitalia e case history di franchisor con interventi di franchisee.
Il pomeriggio sarà dedicato ai servizi per il business con proposte a cura di aziende leader nel mercato dei servizi al franchising, con le loro presentazioni per sottolineare “Come supportare il business del settore”.
Nell’arco di tutta la giornata saranno a disposizione desk informativi per incontrare gli espositori e avere informazioni sulle formule proposte dalle aziende.
mercoledì 23 marzo 2011
Franchising day a Brindisi il 31 marzo
La Federazione Italiana Franchising-Confesercenti e Confesercenti Brindisi, organizzano un Franchising Day che si terrà giovedì 31 marzo presso la Multisala Andromeda di Brindisi, Viale Bozzano 2. I Franchising Day sono gli appuntamenti che la Federazione Italiana Franchising – Confesercenti organizza dal 27 ottobre del 1999 per la promozione del franchising. Dedicare una giornata al franchising inteso come settore di potenziale sviluppo per l’affermazione della PMI, offrendo agli operatori (franchisor e franchisee) la possibilità di un incontro per dialogare, analizzare, conoscere alla luce della normativa in vigore. L’interesse è quello di lavorare, anche con forme innovative, per offrire ai partecipanti ed agli imprenditori, l’occasione di un reale momento di scambio e di informazione/formazione sulla normativa in vigore, sui trend del settore, e sui momenti critici del rapporto contrattuale e le sue soluzioni. L’iniziativa di Brindisi presenterà agli operatori gli strumenti per capire e sviluppare la formula del franchising messi a disposizione dalla Federazione e dalla Confesercenti.
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