- Concedere all’affiliato la licenza, l’uso dei prodotti e dei segni distintivi, nonché il
proprio know how;
- impegno a favorire all’affiliato l’assistenza tecnica, commerciale e promozionale per avviare l’impresa di franchising;
- addestramento del personale;
- impegno a favorire i beni e i servizi pattuiti nel contratto senza discriminazioni riguardo l’unità di vendita;
- consegnare all’aspirante affiliato, almeno 30 giorni prima della sottoscrizione del contratto di affiliazione commerciale, copia completa del contratto da sottoscrivere
corredato dagli allegati previsti dalla normativa vigente (art.4 L.129/04).
È una clausola presente nella maggior parte dei contratti di franchising.
Con questo accordo il franchisee si obbliga, in un certo territorio, a non vendere o utilizzare beni o servizi in concorrenza con quelli del franchisor.
Il franchisor a sua volta si obbliga a non servirsi nella stessa area geografica di altri franchisee. Tuttavia può essere consentito all’affiliato di svolgere attività di commercializzazione di altri prodotti e/o servizi purché non in concorrenza con l’affiliante: in tal caso, il patto di esclusiva, perde la caratteristica di assolutezza e assume la configurazione di franchising impuro.
Nel franchising di distribuzione potrebbero esservi però dei rischi allorché il franchisor, oltre ai canali propri del franchising, ne utilizzi anche altri ( per esempio negozi specializzati al dettaglio o della grande distribuzione ). Ciò potrebbe rappresentare per il franchisee gravi problemi poiché costretto a far fronte alla concorrenza di altri rivenditori di beni o servizi oggetto del contratto di franchising. Quindi, per un corretto rapporto contrattuale l’affiliante dovrebbe precisare se intende utilizzare, nell’espletamento della sue attività, altri canali distributivi anche ai fini della definizione dei quantitativi minimi di vendita da garantire all’affiliato. Il contratto deve prevedere una durata minima di 3 anni affinché al franchisee sia garantito un periodo sufficiente per ottenere profitto dagli investimenti effettuati.
Ferma restando l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per inadempienza di una delle parti. Il contratto può essere rinnovato salvo il caso, abbastanza raro, in cui sia a tempo indeterminato. Nel contratto devono essere specificate le condizioni di rinnovo, risoluzione o eventuale cessione del contratto stesso. Al momento della cessazione del rapporto può accadere che il franchisee abbia delle rimanenze in magazzino.
Non potendole utilizzare in altre attività, sorge il problema se debbano essere considerate a carico del franchisor o del franchisee. È bene, quindi, che il contratto, con apposita clausola, preveda anche questa situazione. È bene, inoltre, chiarire se il rinnovo del contratto è a titolo gratuito o se è previsto il versamento di una nuova fee, l’esclusiva durata del contratto.
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